TAR Lazio: “La qualifica di area idonea non comporta l’automatica approvazione dei progetti”

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La qualificazione di un’area come idonea all’installazione di impianti da fonte rinnovabile non comporta l’automatica approvazione dei progetti. Inoltre non esclude a priori la necessità di una valutazione paesaggistica puntuale.

È quanto si legge nella sentenza 4135/2026 emessa dal TAR del Lazio sul ricorso di una società di progettazione che intendeva realizzare un impianto fotovoltaico da 32 MWp nel comune di Cellere, in provincia di Viterbo.

Durante l’iter per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), iniziato nel 2021, sono sopravvenuti nuovi vincoli paesaggistici. Nonostante la Commissione Tecnica del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica avesse dato parere favorevole al progetto, la Soprintendenza del ministero della Cultura ha espresso parere tecnico negativo. La società ha quindi fatto ricorso al TAR contro il parere negativo del ministero della Cultura.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso chiarendo che il meccanismo del silenzio-assenso non è applicabile ai procedimenti di VIA. Questo perché la Direttiva Europea 2011/92/UE impone che la VIA si concluda sempre con un provvedimento espresso e motivato. Le inerzie o i ritardi della pubblica amministrazione, quindi, non possono tradursi in un’approvazione tacita.

Inoltre il giudice ha stabilito che la qualificazione di un’area come ideona rappresenta una presunzione di favore per l’insediamento degli impianti, ma non esclude la necessità di una valutazione paesaggistica puntuale.

Il giudice ha anche ritenuto legittimo il parere della Soprintendenza sul rischio di alterazione del paesaggio considerando non solo il nuovo impianto, ma anche la sua vicinanza ad altri impianti già autorizzati nella stessa zona.

Per leggere la sentenza del TAR del Lazio clicca qui. 

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