Italia Solare propone al Mise modifiche al Decreto FER1 e al DL Semplificazioni

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Italia Solare ha inviato al ministero dello Sviluppo Economico due lettere per proporre alcune modifiche al DM FER1 e al DL Semplificazioni.

Secondo l’associazione, il DM FER1 “può e deve rappresentare lo strumento principe per garantire un consistente sviluppo degli impianti fotovoltaici sui tetti e sui terreni industriali“. Per cui Italia Solare richiede delle modifiche tra cui la proroga della durata del provvedimento fino al 2025 incluso considerando un target da approvare non inferiore ai 2.000 MWp/anno.

Italia Solare sottolinea inoltre l’urgenza di incrementare ad almeno 50 euro al MWh il premio per gli impianti fotovoltaici che vengono installati in sostituzione di coperture di amianto. “Solo in questo modo i proprietari dei tetti saranno adeguatamente incentivati a effettuare gli interventi. Con 12 euro al MWh il tempo di ritorno è superiore ai 20 anni”.

Nella lettera inviata al ministero si legge anche che è necessario prevedere “un premio anche per gli accumuli, la cui diffusione merita un significativo supporto in ragione dell’importanza strategica che riveste al fine di sviluppare quella programmabilità tanto necessaria al settore delle rinnovabili. Negli accumuli si raccomanda di includere sia gli accumulatori stazionari sia le tecnologie a idrogeno”.

Un’ulteriore proposta di modifica è l’inclusione in registri e aste degli impianti originati da potenziamento di impianti esistenti a condizioni specifiche e differenziate e l’incentivazione con modalità di favore degli impianti abbinati ad accumulo.

Italia Solare ha poi inviato una seconda lettera al Mise chiedendo di dare seguito alle previsioni degli Articoli 56 e 62 del DL Semplificazioni (76/2020), con opportune informazioni e chiarimenti agli enti territoriali e agli operatori interessati per evitare che le disposizioni siano disapplicate.

“Molti enti locali non sono informati delle nuove disposizioni in materia di dichiarazione inizio lavori asseverata (art. 56) e quindi non la applicano. La dichiarazione, inoltre, deve valere non solo per l’installazione dei moduli sul tetto, ma anche per l’edificazione della cabina dove vengono installate tutte le apparecchiature funzionali all’impianto, ivi compresi gli accumuli”, si legge nella lettera.

“Sarebbe estremamente importante dare adeguata informazione di tale strumento e informare che, in attesa di adeguamento dei portali e/o della modulistica necessari, devono essere considerate idoneamente protocollate le pratiche ricevute tramite pec. A oggi ci sono ingiustificate resistenze da parte di molti enti locali”.

L’associazione chiede anche un chiarimento sulla previsione dell’articolo 6 bis comma 3 del D. Lgs. 28/2011 riguardo alla esenzione dall’autorizzazione paesaggistica. Tale norma stabilisce che i progetti di nuovi immobili su edifici, al di fuori delle zone A e a esclusione degli immobili tutelati, non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono autorizzabili con dichiarazione inizio lavori asseverata.

“È ragionevole ritenere che il riferimento agli immobili tutelati sia non a tutti i casi in cui vi sia un vincolo paesaggistico o culturale, ma ai soli casi in cui il vincolo si riferisce non all’area in cui l’immobile è inserito, ma all’immobile in sé. Se così non fosse non si vede quale sarebbe il significato di esentare da autorizzazione paesaggistica solo gli impianti non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”.

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