Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il decreto legge del 21 novembre 2025 che introduce misure relative al Piano Transizione 5.0 e alle Aree Idonee.
Lo scopo delle norme dedicate a Transizione 5.0 è quello di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici. Relativamente alle Aree Idonee, invece, sembrerebbe che le norme siano state tolte dalla bozza del DL Energia e inserite in questo nuovo DL dedicato al Piano Transizione 5.0.
Incentivare gli investimenti delle imprese
Andando con ordine, il decreto risponde all’esigenza di ripristinare un quadro operativo stabile per le imprese interessate agli incentivi del Piano Transizione 5.0, dopo l’interruzione delle prenotazioni comunicata dal GSE il 7 novembre 2025 a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Le misure adottate dal Governo sono finalizzate quindi ad assicurare continuità agli investimenti delle imprese che avevano già presentato domanda di accesso al credito d’imposta Transizione 5.0. Intendono inoltre ridefinire la tempistica di presentazione delle istanze fissando al 27 novembre la data ultima per inviare le richieste di accesso al credito d’imposta, anticipando la precedente scadenza del 31 dicembre. Entro il 6 dicembre invece devono essere gestite eventuali integrazioni documentali.
Così facendo il legislatore potrà acquisire entro metà dicembre un quadro preciso dei fabbisogni finanziari residui al fine di predisporre le coperture necessarie all’interno della Legge di Bilancio, da destinare al cosiddetto programma Nuova Transizione 5.0 per il 2026.
Criteri per l’identificazione delle Aree Idonee
Il secondo articolo del decreto, proseguendo, modifica i criteri per determinare le aree idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili. In particolare il decreto definisce una serie di aree considerate automaticamente idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, semplificando l’iter autorizzativo.
Entrando nello specifico, in riferimento alla terraferma sono considerati idonei i siti già ospitanti impianti della stessa fonte oggetto di repowering con una variazione non superiore al 20%. Altre aree da ritenersi idonee sono le cave e le miniere dismesse, le discariche chiuse, alcuni beni del demanio militare e infine infrastrutture ferroviarie, zone autostradali e industriali. Per quanto riguarda il fotovoltaico, sono contemplate anche altre aree tra cui gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse.
Inoltre l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata. Restano esclusi da questo vincolo i progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica o inseriti in altre misure del Pnrr.
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