Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si conclude l’iter di conversione in legge del decreto 21 novembre 2025 n. 175 riferito a Piano Transizione 5.0 e aree idonee. In Gazzetta è stato pubblicato anche il testo coordinato dello stesso decreto, ovvero la versione ufficiale e aggiornata che raccoglie in un unico documento tutte le modifiche, integrazioni e abrogazioni intervenute nel tempo. Infine, è stato pubblicato anche il decreto 9 gennaio 2026 n. 5, che recepisce la direttiva RED III sulle fonti rinnovabili promossa dall’Unione europea.
Piano Transizione 5.0
In particolare l’articolo 1 del decreto 21 novembre 2025 n. 175 introduce delle disposizioni in materia di crediti d’imposta Transizione 5.0, confermando le tempistiche di presentazione e soprattutto il cosiddetto “divieto di cumulo”. Infatti molte imprese avevano tentato di sommare il credito d’imposta 5.0 (legato al risparmio energetico) col credito d’imposta 4.0 (legato alla digitalizzazione). La norma di conversione chiede alle imprese di scegliere a quale meccanismo aderire.
Il ruolo del GSE non è più solo quello di gestore della piattaforma per le prenotazioni, ma anche di controllore ispettivo fino a cinque anni dopo l’erogazione del beneficio.
Aree idonee
Relativamente alle aree idonee, invece, è stata introdotta una specifica riguardo la tutela paesaggistica: mentre il testo originario del decreto spingeva verso una liberalizzazione quasi totale nelle aree idonee, la legge di conversione ribadisce il ruolo delle Sovrintendenze nel caso in cui ci siano vincoli.
Resta invece confermata la semplificazione per i vincoli ex lege, dove l’autorizzazione paesaggistica è assorbita nel titolo abilitativo unico nel caso in cui l’impianto rispetti i criteri di integrazione architettonica definiti dai decreti ministeriali attuativi.
Si introduce anche il concetto di “area di rispetto” modulata: la distanza dai beni tutelati viene standardizzata per evitare difformità regionali.
Inoltre si legge una precisazione sul tema agrivoltaico distinguendolo dal fotovoltaico a terra, spesso accusato di consumo di suolo agricolo: “Per l’installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell’articolo 9 e comunque messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo”.
Direttiva RED III
Infine, in Gazzetta Ufficiale è stata recepita la direttiva RED III sulle fonti rinnovabili promossa dall’Unione europea. Sono stati nello specifico ridefiniti gli obiettivi nazionali per le FER al 2030. Entro quella data, il 39,4% dei consumi energetici nazionali dovrà provenire da fonti green. Si tratta di 9,4 punti percentuali in più rispetto alla precedente direttiva RED II.
Il provvedimento tocca tutti i principali settori, entrando nel dettaglio dei nuovi obblighi per edifici, industria, trasporti, comparto delle biomasse e idrogeno. Un capitolo a parte è dedicato alle zone di accelerazione per le FER e all’evoluzione delle Garanzie d’Origine (GO).
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