Bene l’attenzione del Parlamento ai temi Piano Transizione 5.0 e produzione di energia da fonti rinnovabili, ma ci sono criticità che rischiano di rallentare lo sviluppo del fotovoltaico in Italia. Questo è quanto è emerso dall’intervento di Italia Solare in audizione presso l’8ª Commissione permanente del Senato, nell’ambito dell’esame del decreto-legge 175/2025.
I nodi del Piano Transizione 5.0
Uno dei nodi principali secondo l’associazione riguarda il Piano Transizione 5.0. Le imprese che stanno realizzando impianti fotovoltaici in autoconsumo con le agevolazioni previste si trovano spesso di fronte a ritardi significativi nei processi di connessione alla rete. “Con una scadenza fissata al 31 dicembre 2025, molte aziende rischiano di non riuscire a completare in tempo gli interventi, perdendo così il diritto al beneficio fiscale”, si legge nella nota dell’associazione.
Per questo Italia Solare ha chiesto una proroga di almeno tre mesi oppure, in alternativa, che il progetto sia considerato concluso quando l’impresa ha terminato tutte le opere di propria competenza, indipendentemente dai lavori che spettano al gestore di rete.
Le criticità sulle Aree Idonee
Il capitolo più critico è quello delle aree idonee. Italia Solare ha sottolineato come il decreto intervenga su un impianto normativo già complicato, senza però che la politica si assuma le proprie responsabilità riguardo alla ottimale dislocazione degli impianti sul territorio. “Il divieto generalizzato di installare fotovoltaico a terra in aree agricole continua a bloccare progetti anche su terreni agricoli non coltivabili o non utilizzati, impedendo perfino la realizzazione di impianti per l’autoconsumo delle imprese”, continua la nota dell’associazione. “Allo stesso tempo, la norma restringe le possibilità per le aziende di utilizzare le aree intorno agli stabilimenti per la produzione di energia, introducendo nuovi limiti privi di giustificazione tecnica. A complicare ulteriormente il quadro intervengono poi le norme paesaggistiche”.
Salvaguardare investimenti avviati
Italia Solare ha evidenziato anche la totale assenza di meccanismi di salvaguardia per gli investimenti già avviati. “Sono centinaia i progetti sviluppati sulla base delle norme previgenti che oggi si trovano in una situazione di incertezza normativa, con il rischio concreto di non poter procedere”.
L’associazizone ha inoltre richiamato l’attenzione sulla riforma delle connessioni alla rete elettrica. Il testo, predisposto dal Mase con il coinvolgimento dei gestori di rete e degli operatori è pronto da tempo, ma non è stato incluso nel decreto. L’Associazione ha chiesto al Parlamento di cogliere l’occasione della conversione per inserirlo.
Osservazioni sul tema agrivoltaico
Riguardo all’agrivoltaico, Italia Solare ha ricordato che la definizione proposta dal decreto introduce elementi di ambiguità, come l’espressione “moduli adeguatamente elevati da terra”, che rischiano di generare interpretazioni divergenti e incertezza per gli operatori. L’associazione ha ribadito che la chiave dovrebbe essere quella di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, senza vincoli formali ulteriori.
Sul tema agrivoltaico è intervenuta anche l’Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile (Aias). Anche secondo Aias, la precisazione generalista “attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra” è ambigua nella sua interpretazione e potrebbe dare luogo a incertezze e contenziosi. Secondo l’associazione poi le aree agricole non oggetto di vincoli di cui alla Parte Seconda e ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 dovrebbero essere classificate come idonee all’installazione degli impianti agrivoltaici.
E infine nella nota di Aias si legge: “Occorre lavorare sul periodo transitorio. Infatti, l’aver incluso la normativa abrogata all’interno dell’Allegato D al TU FER rende applicabile la disciplina transitoria di cui all’art.15 del medesimo testo, che tuttavia è valida per i progetti avviati entro il 30 dicembre 2024. È pertanto opportuna una rettifica della previsione. In tal senso, mutuando il testo di conversione del D.L. 63/2024, art. 5, comma 2, si potrebbe prevedere che le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente”.
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