Condomini, dall’Agenzia delle Entrate le modalità per cedere ai fornitori l’ecobonus del 65%

by editore
Milleproroghe

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il documento che individua le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione del 65% dedicata alle spese di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali ai fornitori che effettuano i lavori.

Secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016, infatti, le persone fisiche titolari di appartamenti situati in condomini che non sono soggette al versamento dell’Irpef, possono cedere la detrazione fiscale del 65% riguardante le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, alle aziende che svolgono i lavori.

Tra gli interventi ammessi all’ecobonus ci sono la coibentazione, la sostituzione di vecchie caldaie con impianti a condensazione e l’installazione di pompe di calore e pannelli solari termici. Il documento dell’Agenzia precisa che la decisione di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo.

Il condominio, inoltre, entro il 31 marzo 2017 è tenuto ad inviare un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate attraverso Entratel o Fisconline, contenente il valore della spesa sostenuta nel 2016 per i lavori di riqualificazione energetica, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Il provvedimento dispone infine che il credito ceduto, avendo le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condomino, venga corrisposto ai fornitori in dieci rate annuali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica, ovvero a partire dal 10 aprile 2017.

(sb)

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